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عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا نِكَاحَ إِلّا بِوَليٍّ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد] - [سنن أبي داود: 2085]
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Si tramanda da Àbū Mūsā Al-Ašʻarƴ - che Allah Si compiaccia di lui - che il Profeta - che Allah conceda in suo favore la preghiera e la salute - disse:
«Non v'è matrimonio senza tutore».

[Autentico (şaĥīĥ)] - [Riferito da Àbū Dāwūd, At-Tirmiḏƴ, Ibn Mājah e Aĥmad]

La spiegazione

Il Profeta - che Allah conceda in suo favore la preghiera e la salute - ha spiegato che il matrimonio di una donna non è valido senza un tutore che assolva al contratto di matrimonio.

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Alcune nozioni utili tratte dal Ĥadīṯ

  1. La presenza di un tutore è una condizione necessaria per la validità del matrimonio: se questo avviene senza tutore, o se la donna si concede in sposa da sé, il matrimonio non è valido.
  2. Il tutore è l'uomo più prossimo alla donna nel grado di parentela; pertanto, un tutore lontano di grado non può darla in sposa qualora fosse presente uno più vicino.
  3. Il tutore deve possedere determinate condizioni quali:
  4. - deve avere capacità giuridica (n.d.T. pubere, capace d'intendere e volere);
  5. - maschio;
  6. - competente nel riconoscere gli interessi matrimoniali;
  7. - la medesima appartenenza religiosa della donna di cui è tutore.
  8. Chi manca di questi requisiti non può fungere da tutore in un atto matrimoniale.
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